L’autorizzazione paesaggistica
semplificata: cosa cambia?
Gianfranco de Tullio
Premessa
La scorsa estate sono stati
emanati due importanti provvedimenti attesi da tecnici e professionisti in
ambito di semplificazione delle procedure:
· l’ampliamento delle possibilità di utilizzo di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),
· il regolamento che semplifica le procedure previste per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di “lieve
entità”.
Tra
i due probabilmente il più rilevante è l’ultimo (D.P.R. 09/07/2010, n. 139), in
cui si elencano ben 39 tipi di interventi da assoggettare ad istruttoria più
breve rispetto ai casi di autorizzazione paesaggistica ordinaria, per modifiche
che, di solito, sono effettivamente di entità trascurabile rispetto all’impatto
paesaggistico.
Ambiti
in cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica
Prima
di capire quali modifiche siano state effettuate è bene ricordare gli ambiti in
cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica secondo la Parte Terza del D.Lgs 42/2004 (Codice
Urbani):
- le cose immobili che hanno cospicui
caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi
compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi (non
tutelati dalla Parte Seconda del Codice)
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,
inclusi i centri ed i nuclei storici (anche se con alcune limitazioni che
vedremo);
- le bellezze panoramiche e così pure quei
punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze;
- le
aree d’interesse paesaggistico tutelate già dalla Legge Galli (L. 47/1985)[1]:
· i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
· i territori contermini ai laghi compresi in
una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
· i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
· le montagne per la parte eccedente 1.600
metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena
appenninica e per le isole;
· i ghiacciai e i circhi glaciali;
· i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
· i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227;
· le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici;
· le zone umide incluse nell'elenco previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
· i vulcani;
· le zone di interesse archeologico;
· gli ulteriori immobili ed aree
specificamente individuati dai piani paesaggistici (i cui contenuti, come
sappiano, in Calabria saranno all’interno del QTR, strumento non ancora vigente) o dichiarati d’interesse pubblico con
apposito atto
Interventi non soggetti ad
autorizzazione
Va ricordato, tra l’altro, che il D.Lgs 42/2006 all’art. 149 prevede interventi non soggetti ad autorizzazione, operazioni che pertanto non sono interessate da semplificazioni procedurali; si ribadisce, tuttavia, che un eventuale piano paesaggistico (il QTR) potrebbe ridurre l’elenco di seguito evidenziato in determinati casi riconoscibili d’interesse paesaggistico:
- manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei
luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti
di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.
Interventi
da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica semplificata
Gli interventi edilizi e paesaggistici da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica semplificata riguardano le seguenti tipologie con i limiti successivamente specificati:
Nello specifico si riportano di seguito i singoli interventi:
v Con esclusione degli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice
D.Lgs. 42/2004 ed esclusione dei centri storici.
- Incremento di volume non superiore al 10% dell’originario e comunque non superiore a 100mc, esclusi i centri storici, gli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura ordinaria.
- Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25mq.
v Con esclusione degli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice
D.Lgs. 42/2004.
- Demolizione e ricostruzione con volumetria e sagoma preesistenti.
- Demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni.
- Interventi sui prospetti degli edifici esistenti: (aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, interventi sulle finiture esterne modificativi di quelli preesistenti, realizzazione o modifica di balconi o terrazze, inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti, chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne)
- Coperture degli edifici esistenti: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso, modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici, modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde, realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni, inserimento di canne fumarie o comignoli, realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari, realizzazione di abbaini o elementi consimili.
- Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche con modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici o realizzazione di volumi tecnici.
- Cancelli, recinzioni o muri di contenimento del terreno.
- Interventi in aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.
- Posa in opera mezzi pubblicitari non temporanei inferiori a 18mq (art. 153, comma 1 del Codice).
- Impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne.
- Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1mq o volume non superiore ad 1mc .
v Inclusi gli ambiti precedentemente esclusi
- Adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici
- Autorimesse pertinenziali con volume non superiore a 50mc, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
- Tettoie, porticati, chioschi da giardino non superiori a 30mq.
- Volumi accessori o tecnici di dimensioni non superiori a 10mc.
- Modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza.
- Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.
- Tende da sole sulle facciate degli edifici per locali commerciali e pubblici esercizi.
Infrastrutture a rete e puntuali
- Adeguamenti puntuali della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.
- Allaccio alle infrastrutture a rete con opere in soprasuolo;
- Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.
- Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe.
- Interventi sistematici di arredo urbano compresa la pubblica illuminazione.
- Impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6m se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di 3m se collocati su edifici esistenti e di 4m se posati direttamente a terra.
- Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL non superiori a 13mc e opere di recinzione e sistemazione correlate.
- Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.
- Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.
- Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo.
- Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.
Opere di difesa idraulica
- Ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
- Ripristino e adeguamento di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi.
- Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;
- Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali.
- Riduzione di superfici boscate per superfici non superiori a 100mq, in aree di pertinenza di immobili esistenti, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.
- Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti.
Manufatti temporanei o amovibili
- Manufatti in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10mq;
- Strutture mobili con occupazione non superiore ai 120 giorni su suolo privato, pubblico, o di uso pubblico.
- Strutture stagionali, collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.
L’autorizzazione
paesaggistica semplificata: iter e contenuti
Dal punto di vista della documentazione da produrre, non si applica il DPCM 12/12/2005 (in cui si stabilisce la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche) fatta eccezione per la scheda allegata al medesimo DPCM, in cui sono richieste le informazioni principali dell’intervento, come l'ubicazione, l'estratto della strumentazione urbanistica, documentazione fotografica, documentazione relativa ai vincoli, ecc. Alla fine del procedimento, in caso di esito positivo, l'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
L’iter procedurale deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza che, consegnata all’amministrazione competente al rilascio, segue i passaggi indicati:
Þ verifica applicabilità della modalità “semplificata”, l’intervento potrebbe ricadere tra quelli esonerati o tra quelli assoggettati ad autorizzazione ordinaria, diversamente si comunica all'interessato l'avvio del procedimento;
Þ richiesta documentazione integrativa (con la medesima comunicazione di cui sopra), ove occorra, un’unica volta e con procedimento sospeso, da inviare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
× decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento;
Þ verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, da parte dell’amministrazione, entro 30 giorni, direttamente o mediante attestazioni, a seconda delle competenze;
× in caso di non conformità l’amministrazione competente comunica immediatamente al richiedente l’improcedibilità;
Þ valutazione della conformità paesaggistica, in caso di conformità edilizia e urbanistica;
× in caso di valutazione negativa l’amministrazione invia comunicazione all'interessato con sospensione del procedimento, assegnando un termine di 10 giorni, dal ricevimento della stessa, per eventuali osservazioni;
× ove persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni;
× in caso di rigetto della domanda l'interessato, entro 20 giorni dalla ricezione, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e documentata, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione (copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione rigettante che, entro 10 giorni dal ricevimento, può inviare le proprie controdeduzioni al soprintendente);
× ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro 30 giorni, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso o la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva (inviandone copia all’amministrazione rigettante);
Þ valutata positivamente la conformità o compatibilità paesaggistica, l'amministrazione provvede immediatamente (comunque entro 30 giorni dal ricevimento della domanda) a trasmettere alla soprintendenza domanda, documentazione in suo possesso e una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa;
Þ valutata positivamente anche dal Soprindendente, questi esprime il suo parere vincolante entro 25 giorni, dandone immediata comunicazione all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione;
è in caso di
mancata espressione del parere vincolante
entro i termini sopra indicato l'amministrazione competente ne
prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire
la conferenza di
servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del
Codice.
Þ adozione del provvedimento conforme al parere vincolante positivo, qualora sia pervenuto, entro 5 giorni da parte dell’amministrazione competente, con immediata comunicazione al richiedente e, ove possibile, con rilascio del titolo abilitativo.
Þ valutata negativamente dal Soprindendente questi adotta, entro 25 giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento.
Þ
decorsi
inutilmente i termini, si applicano gli
articoli 2, comma
8, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.
Conclusioni
La celerità imporrebbe però un riordino delle competenze e delle modalità di analisi delle richieste, la mera riduzione dei tempi non garantisce certo l’efficacia della procedura, sebbene si dica che «al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
Tra l’altro in più di una tipologia di intervento da assoggettare ad autorizzazione semplificata si vieta la parcellizzazione di interventi sopra soglia in fasi sequenziali di interventi sotto soglia, prescrivendo che «ogni successivo intervento di realizzazione o modifica … allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria»; si presuppone che vi sarà un ulteriore archivio nella Sovrintendenze anche se, come spesso accade, «dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (DPR 139/2010).
In conclusione, accogliendo con favore la semplificazione, utile a chi opera onestamente nel settore, si sottolinea il possibile rischio di perdita di controllo da parte degli organi preposti (Sovrintendenze ed Enti locali) che, al di là di casi esemplari nel panorama nazionale, non sempre possiedono personale, competenze e strumenti per far fronte alle molteplici richieste che si produrranno.
[1] Si ricorda che le disposizioni conformative della L.
47/1987 non riguardano le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano in zone
territoriali omogenee A, B o ricomprese in piani pluriennali di attuazione (a
condizione che le relative previsioni
siano state concretamente realizzate) o, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.