L’autorizzazione paesaggistica semplificata: cosa cambia?

Gianfranco de Tullio

 

 

Premessa

 

La scorsa estate sono stati emanati due importanti provvedimenti attesi da tecnici e professionisti in ambito di semplificazione delle procedure:

·  l’ampliamento delle possibilità di utilizzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),

·  il regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di “lieve entità”.

Tra i due probabilmente il più rilevante è l’ultimo (D.P.R. 09/07/2010, n. 139), in cui si elencano ben 39 tipi di interventi da assoggettare ad istruttoria più breve rispetto ai casi di autorizzazione paesaggistica ordinaria, per modifiche che, di solito, sono effettivamente di entità trascurabile rispetto all’impatto paesaggistico.

 

 

Ambiti in cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica

 

Prima di capire quali modifiche siano state effettuate è bene ricordare gli ambiti in cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica secondo la Parte Terza del D.Lgs 42/2004 (Codice Urbani):

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

- le ville, i giardini e i parchi (non tutelati dalla Parte Seconda del Codice) che si distinguono per la loro non comune bellezza;

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (anche se con alcune limitazioni che vedremo);

- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

- le aree d’interesse paesaggistico tutelate già dalla Legge Galli (L. 47/1985)[1]:

·  i territori costieri compresi  in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

·  i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

·  i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

·  le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

·  i ghiacciai e i circhi glaciali;

·  i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

·  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

·  le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

·  le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

·  i vulcani;

·  le zone di interesse archeologico;

·  gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati dai piani paesaggistici (i cui contenuti, come sappiano, in Calabria saranno all’interno del QTR, strumento non ancora vigente) o dichiarati d’interesse pubblico con apposito atto

 

 

Interventi non soggetti ad autorizzazione

 

Va ricordato, tra l’altro, che il D.Lgs 42/2006 all’art. 149 prevede interventi non soggetti ad autorizzazione, operazioni che pertanto non sono interessate da semplificazioni procedurali; si ribadisce, tuttavia, che un eventuale piano paesaggistico (il QTR) potrebbe ridurre l’elenco di seguito evidenziato in determinati casi riconoscibili d’interesse paesaggistico:

- manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

- interventi inerenti  l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

- taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste. 

 

 

Interventi da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica semplificata

 

Gli interventi edilizi e paesaggistici da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica semplificata riguardano le seguenti tipologie con i limiti successivamente specificati:

 

Nello specifico si riportano di seguito i singoli interventi:

 

v Con esclusione degli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice D.Lgs. 42/2004 ed esclusione dei centri storici.

 

-  Incremento di volume non superiore al 10% dell’originario e comunque non superiore a 100mc, esclusi i centri storici, gli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso  immobile è sottoposto a procedura ordinaria.

-  Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25mq.

 

v Con esclusione degli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice D.Lgs. 42/2004.

 

-  Demolizione e ricostruzione con volumetria e sagoma preesistenti.

-  Demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni.

-  Interventi sui prospetti degli edifici esistenti: (aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti  per dimensione e posizione, interventi sulle finiture esterne modificativi di quelli preesistenti, realizzazione o modifica di balconi o terrazze, inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti, chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne)

-  Coperture degli edifici esistenti: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso, modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici, modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde, realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni, inserimento di canne fumarie o comignoli, realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari, realizzazione di abbaini o elementi consimili.

-  Interventi necessari al superamento  delle  barriere architettoniche, anche con modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici o realizzazione di volumi tecnici.

-  Cancelli, recinzioni o muri di contenimento del terreno.

-  Interventi in aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.

-  Posa in opera mezzi pubblicitari non temporanei inferiori a 18mq (art. 153, comma 1 del Codice).

-  Impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne.

-  Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1mq o volume non superiore ad 1mc .

 

v Inclusi gli ambiti precedentemente esclusi

 

-  Adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento  dei  consumi energetici degli edifici

-  Autorimesse pertinenziali con volume non superiore a 50mc, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.

-  Tettoie, porticati, chioschi da giardino non superiori a 30mq.

-  Volumi accessori o tecnici di dimensioni non superiori a 10mc.

-  Modifica di muri di cinta esistenti  senza incrementi di altezza.

-  Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.

-  Tende da sole sulle facciate degli edifici per locali commerciali e pubblici esercizi.

 

Infrastrutture a rete e puntuali

-  Adeguamenti puntuali della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie,  riconfigurazione  di  incroci stradali, realizzazione di banchine  e  marciapiedi,  manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.

-  Allaccio alle infrastrutture  a  rete con opere in soprasuolo;

-  Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.

-  Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe.

-  Interventi  sistematici  di  arredo  urbano  compresa la pubblica illuminazione.

-  Impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6m se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di 3m se collocati su edifici esistenti e di 4m se posati direttamente a terra.

-  Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL non superiori a 13mc e opere di recinzione e sistemazione correlate.

-  Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.

-  Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.

-  Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico,  preventivamente  assentiti  dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo.

-  Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.

 

Opere di difesa idraulica

-  Ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

-  Ripristino e adeguamento di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi.

-  Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;

-  Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali.

-  Riduzione di superfici boscate per superfici non superiori a 100mq, in aree di pertinenza di immobili esistenti, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.

-  Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti.

 

Manufatti temporanei o amovibili

-  Manufatti in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10mq;

-  Strutture mobili con occupazione non superiore ai 120 giorni su suolo privato, pubblico, o di uso pubblico.

-  Strutture stagionali, collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare  come attrezzature amovibili.

 

 

L’autorizzazione paesaggistica semplificata: iter e contenuti

 

Dal punto di vista della documentazione da produrre, non si applica il DPCM 12/12/2005 (in cui si stabilisce la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche) fatta eccezione per la scheda allegata al medesimo DPCM, in cui sono richieste le informazioni principali dell’intervento, come l'ubicazione, l'estratto della strumentazione urbanistica, documentazione fotografica, documentazione relativa ai vincoli, ecc. Alla fine del procedimento, in caso di esito positivo, l'autorizzazione paesaggistica semplificata  è  immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

 

L’iter procedurale deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza che, consegnata all’amministrazione competente al rilascio, segue i passaggi indicati:

Þ   verifica applicabilità della modalità “semplificata”, l’intervento potrebbe ricadere tra quelli esonerati o tra quelli assoggettati ad autorizzazione ordinaria, diversamente si comunica all'interessato   l'avvio   del   procedimento;

Þ   richiesta documentazione integrativa (con   la   medesima comunicazione  di cui sopra),  ove  occorra, un’unica volta e con procedimento sospeso,  da inviare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;

×      decorso inutilmente il suddetto termine,  l'amministrazione  conclude comunque il procedimento;

Þ   verifica preliminare della  conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica  ed edilizia, da parte dell’amministrazione, entro 30 giorni, direttamente o mediante attestazioni, a seconda delle competenze;

×      in  caso  di  non  conformità l’amministrazione competente comunica immediatamente al richiedente l’improcedibilità;

Þ   valutazione della conformità paesaggistica, in caso di conformità edilizia e urbanistica;

×      in caso di valutazione negativa l’amministrazione invia comunicazione all'interessato con sospensione del procedimento,  assegnando un termine di 10 giorni, dal  ricevimento della  stessa,  per  eventuali osservazioni;

×      ove  persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni;

×      in caso di rigetto  della  domanda  l'interessato,  entro  20 giorni dalla ricezione, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e documentata, di pronunciarsi  sulla  domanda di autorizzazione (copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione rigettante che, entro 10 giorni dal ricevimento, può  inviare le proprie controdeduzioni al  soprintendente);

×      ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro 30 giorni, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso o la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva (inviandone copia all’amministrazione rigettante);

Þ   valutata positivamente la conformità o compatibilità paesaggistica, l'amministrazione provvede immediatamente (comunque entro 30  giorni  dal  ricevimento  della domanda) a trasmettere alla soprintendenza domanda, documentazione in suo possesso e una motivata  proposta  di accoglimento della domanda stessa;

Þ   valutata positivamente anche dal Soprindendente, questi esprime il suo  parere  vincolante entro 25 giorni, dandone immediata  comunicazione all'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione;

è in caso di mancata espressione del parere vincolante  entro i termini sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde  e  rilascia l'autorizzazione, senza  indire  la  conferenza  di  servizi  di  cui all'articolo 146, comma 9, del Codice. 

Þ   adozione del provvedimento conforme al parere vincolante positivo, qualora sia pervenuto, entro 5 giorni da parte dell’amministrazione competente, con immediata comunicazione al richiedente e, ove possibile, con rilascio del titolo abilitativo.

Þ   valutata negativamente dal Soprindendente questi adotta, entro 25 giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento  di  rigetto  dell'istanza,  previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento.

Þ   decorsi inutilmente i termini, si applicano gli  articoli  2,  comma  8,  e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni, in materia di conclusione del procedimento. 

 

 

Conclusioni

 

La celerità imporrebbe però un riordino delle competenze e delle modalità di analisi delle richieste, la mera riduzione dei tempi non garantisce certo l’efficacia della procedura, sebbene si dica che «al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Tra l’altro in più di una tipologia di intervento da assoggettare ad autorizzazione semplificata si vieta la parcellizzazione di interventi sopra soglia in fasi sequenziali di interventi sotto soglia, prescrivendo che «ogni successivo intervento di realizzazione o modifica … allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria»; si presuppone che vi sarà un ulteriore archivio nella Sovrintendenze anche se, come spesso accade, «dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (DPR 139/2010).

In conclusione, accogliendo con favore la semplificazione, utile a chi opera onestamente nel settore, si sottolinea il possibile rischio di perdita di controllo da parte degli organi preposti (Sovrintendenze ed Enti locali) che, al di là di casi esemplari nel panorama nazionale, non sempre possiedono personale, competenze e strumenti per far fronte alle molteplici richieste che si produrranno.

 

 

 



[1] Si ricorda che le disposizioni conformative della L. 47/1987 non riguardano le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano in zone territoriali omogenee A, B o ricomprese in piani pluriennali di attuazione (a condizione che le  relative previsioni siano state concretamente realizzate) o, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.